LiguriaNews Genova24 Levante News Città della Spezia Voce Apuana TENews

Causa di lavoro persa in primo grado dalla Cgil: «Consapevoli nostre ragioni, appelliamo»

L’oggetto del contendere, in sintesi, riguarda il riconoscimento di lavoro dipendente ( chiedendo relativo versamento dei contributi sociali) a seguito di distacco secondo la legge dello Statuto dei Lavoratori, vale a dire l’aspettativa sindacale retribuita che secondo il sindacato non è inquadrabile come lavoro dipendente.

Più informazioni su

MASSA-CARRARA – Fabio Simonelli contro Camera del Lavoro Cgil di Massa-Carrara: una causa vinta in primo grado da Simonelli ma che il sindacato ha già impugnato in secondo grado dicendosi pronto ad arrivare fino al terzo. L’oggetto del contendere, in sintesi, riguarda il riconoscimento di lavoro dipendente che reclama Simonelli ( chiedendo relativo versamento dei contributi sociali) a seguito di distacco secondo la legge dello Statuto dei Lavoratori, vale a dire l’aspettativa sindacale retribuita (parziale o totale riduzione dell’orario di lavoro per espletare il proprio mandato all’interno di un’organizzazione sindacale), a cui la Cgil contesta e replica trattarsi di attività sindacale non inquadrabile come lavoro dipendente, anche sotto il profilo dei contributi sociali. Ma lo spiega meglio, nello specifico, la stessa sentenza n° 84/2023 di primo grado del Giudice del Lavoro.

Nel provvedimento giudiziario si legge infatti che il ricorrente (Simonelli) chiede “di accertare e dichiarare la natura subordinata del lavoro dal medesimo svolto in favore dell’Organizzazione sindacale nel periodo dal 16.05.1985 al 31.03.1992. Deduceva parte ricorrente che era stato inserito all’interno dell’Organizzazione sindacale mediante richiesta di distacco ex L. 300/1970 – previsto per le cariche elettive – ed in luogo della formale ufficializzazione del rapporto di lavoro come subordinato; che l’attività lavorativa si era svolta, dal 16.05.1985 sino al 31 marzo 1996 (rectius 1986), presso FILLEA (federazione legno, lapidei, edili ed affini); dal 1° aprile 1996 (rectius 1986) al 1991 presso ufficio vertenze di Massa; nel periodo 1991-1992 alla FILCAMS (federazione del commercio, turismo e servizi). Le mansioni erano di carattere impiegatizio ed erano consistite, nel periodo di occupazione alla FILLEA, nella organizzazione dell’ufficio, nella catalogazione ed archiviazione dei contratti di lavoro, nell’elencazione degli iscritti divisi per settore di appartenenza (marmo, edili, legno), nella consegna le tessere sindacali ai lavoratori, nel controllo delle buste paga degli stessi, nel relazionare i Responsabili Provinciali di Categoria. L’attività presso l’ufficio vertenze era consistita nel fornire ai lavoratori informazioni relative al rapporto di lavoro ed all’applicazione dei contratti collettivi, nella redazione di conteggi per differenze retributive maturate, nel contattare i datori di lavoro per la risoluzione delle eventuali vertenze o, in alternativa, nell’iniziare il percorso giudiziario passando la pratica al legale di riferimento. Presso la FILCAMS, Simonelli ha affiancato il Segretario Provinciale di Categoria aiutandolo nel controllo delle buste paga, nella redazione di lettere e in tutta l’attività impiegatizia, senza abbandonare quella presso l’ufficio vertenze; infine, ha ricoperto la carica di Segretario Provinciale della stessa categoria. Il ricorrente ha allegato di avere sempre osservato uno specifico orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00 e il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30; di avere sempre svolto la propria attività secondo precisi ordini ed istruzioni ricevuti dai componenti della Segreteria Provinciale CGIL; di avere avuto l’obbligo di informare preventivamente la segreteria di eventuali assenze e per richiedere permessi o ferie; di avere ricevuto una retribuzione mensile secondo il Regolamento del Personale della CGIL. Il ricorrente ha anche allegato che dopo anni dalla cessazione del rapporto di lavoro ha ricevuto una lettera da parte dell’INPS che lo invitava a regolarizzare, ai fini della contribuzione figurativa, la propria posizione di distacco sindacale ex art. 31 L.300/1970; che successivamente, in data 17.01.1997, ha ricevuto una seconda raccomandata da parte dell’INPS con invito a fornire la documentazione già precedentemente richiesta; che, nel 2012, si è accorto che i contributi del periodo 85/92 non erano stati accreditati, nonostante le rassicurazioni dell’Organizzazione sindacale”.

Circa la posizione del sindacato la sentenza riporta: “La CGIL ha contestato tale ricostruzione, affermando che non spettava alla Organizzazione sindacale di occuparsi della trasmissione degli atti relativi alla contribuzione figurativa, e che, infatti il ricorrente aveva presentato personalmente la domanda di accredito il 06.08.1985; che il predetto era stato distaccato da FILLEA fino all’87, per poi essere assunto, dal 1988, alle dipendenze della Cooperativa La Versilia e dalla stessa distaccato; che, infine, nel periodo 1991/1992 aveva fatto parte della Segreteria Provinciale della Filcams-CGIL, sindacato dei lavoratori del commercio, turismo, mense e servizi; che Simonelli aveva svolto a favore della Camera del Lavoro di Massa e Carrara attività sindacale, incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato, in qualità di funzionario distaccato ex art. 31 Statuto dei Lavoratori”.

In seguito alla pronuncia della sentenza, Simonelli commenta e accusa in una lettera inviata a La Voce Apuana: «Ho lavorato dal 1985 al 1992 presso la Camera del Lavoro di Massa-Carrara – C.G.I.L.. Sì ho scritto bene, C.G.I.L. il sindacato di Giuseppe Di Vittorio, di Luciano Lama e di tutte quelle donne e uomini che hanno lottato per i diritti di tutti i lavoratori. Purtroppo in quel periodo lavorativo non ho avuto alcuna regolarizzazione contributiva. Non è bastato cercare una soluzione bonaria così mi sono rivolto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa per accertare la mia posizione all’interno del sindacato. Il Giudice del Lavoro con sentenza n° 84/2023 ha accolto il mio ricorso ed ha dichiarato accertato il rapporto di lavoro subordinato con la C.G.I.L. dal 16/05/1985 al 31/03/1992. Ho cercato in ogni modo di trovare una soluzione che mi permettesse di accedere ad una pensione dignitosa, persino di anticipare all’INPS un importo fino a 30 mila euro che il sindacato mi avrebbe restituito ratealmente e senza interessi, ciò avrebbe evitato una ulteriore causa per risarcimento dei danni subiti. Il sindacato si è immediatamente attivato proponendo appello (ci sono 6 mesi di tempo dalla pubblicazione della sentenza), chiaro intento di non voler trovare una soluzione.  La  – conclude Fabio Simonelli – da sempre in difesa dei lavoratori e pensionati contro i padroni ora che il padrone è lei?».

Respinge al mittente ogni accusa la Cgil che risponde: «Si tratta di una vicenda vecchissima, risale agli anni 80 e noi siamo convinti delle nostre ragioni, tant’è che abbiamo subito appellato: la data del secondo grado è già fissata per la fine del 2023. Per noi la sentenza di primo grado è sbagliata, per questo abbiamo fatto appello: siamo confidenti sulla bontà della nostra tesi e che la giustizia farà il suo corso. Siamo talmente consapevoli delle nostre ragioni che siamo disposti ad arrivare fino in terzo grado».

 

 

 

 

 

 

 

Più informazioni su