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Danni da maltempo, ecco quando e come chiedere l’indennizzo foto

Solo chi è in possesso di una polizza assicurativa (abitazione, condominiale, auto e per la propria attività), infatti avrà diritto a un risarcimento, ma deve anzitutto verificare se la propria polizza prevede la garanzia “eventi atmosferici”. Per chi è sfortunatamente sprovvisto e fosse stato danneggiato da un oggetto proveniente da altrui proprietà (una finestra, delle tegole ed etc), non potrà chiedere al proprietario di quell’oggetto il risarcimento del danno, in quanto quest’ultimo non è responsabile

MASSA-CARRARA – Le calamità naturali sono ormai all’ordine del giorno, non ultima quella che ha colpito la nostra provincia ed in particolare il Comune di Carrara, soprattutto nelle frazioni di Marina ed Avenza. La conta dei danni ai beni pubblici e privati è infinita: oltre a parchi e pinete spazzate via dalla furia del vento (raffiche ad oltre 140 km/h), sono state scoperchiate case, condomini, capannoni industriali mentre diverse auto sono state schiacciate dagli alberi caduti.

Una bufera della quale, all’indomani, restano soltanto immagini da scenario apocalittico, tante ferite – psicologiche, economiche, talvolta fisiche – ed una serie di domande e dubbi. Molti si chiederanno, ad esempio, come risollevarsi da una situazione del genere, a cominciare dall’aspetto patrimoniale e, quindi, dall’ottenere un indennizzo per i danni provocati dal fenomeno denominato “downburst”. Proviamo dunque a fare chiarezza proprio in merito all’eventuale risarcimento dei danni sofferti arrivando anche a definire il ruolo delle assicurazioni private.

Solo chi è in possesso di una polizza assicurativa (abitazione, condominiale, auto e per la propria attività), infatti avrà diritto ad un risarcimento, ma deve anzitutto verificare se la propria polizza prevede la garanzia “eventi atmosferici”. Tale copertura garantisce, infatti, l’indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di uragani, trombe d’aria etc. In questo caso, il soggetto assicurato potrà, infatti, chiedere il risarcimento del danno alla propria Compagnia di Assicurazione. Alcune prescrizioni: in questa fase è molto importante, prima di tutto, mettere in sicurezza le parti danneggiate, in modo da evitare che i beni danneggiati dagli eventi di questi giorni possano subire ulteriori danni (come disciplinato dall’articolo 1914 del C.C) o provocarne a terzi. Per agevolare l’attività di perizia prima e di liquidazione poi, è opportuno che l’assicurato fornisca la maggiore documentazione possibile, ossia foto dei danni e preventivi/fatture di spese per la messa in sicurezza ed il ripristino.

Aggiungiamo una nota per chi invece, sfortunatamente sprovvisto di polizza assicurativa, fosse stato danneggiato da un oggetto proveniente da altrui proprietà (una finestra, delle tegole ma anche un albero): questi non potrà chiedere al proprietario di quell’oggetto il risarcimento del danno, in quanto quest’ultimo non è responsabile delle conseguenze di un evento dovuto ad un fenomeno calamitoso che, come sappiamo tutti, non dipende dalla volontà dell’uomo o dalla capacità di questo di fronteggiarlo. A questi cittadini consigliamo di raccogliere la più ampia documentazione possibile in attesa, e nella speranza, che il Governo stanzi risorse per risarcire i danni sofferti. Quindi, qualora un albero all’interno di un giardino privato, cadendo, avesse invaso la strada e colpito un’auto parcheggiata, il proprietario del mezzo non potrà chiedere al proprietario della casa il risarcimento del danno sofferto, in quanto l’albero non è caduto per cattiva manutenzione ma per la violenza dell’evento atmosferico. Lo stesso dicasi per i danni provocati da una finestra distaccatasi dalla facciata piuttosto che da tegole sollevate e scaraventate in strada o su altri palazzi dal vento che ha spirato forte. In tutti questi casi il danneggiato dovrà ricorrere alla propria polizza assicurativa, se esistente.

In estrema sintesi: in attesa di eventuali provvidenze da parte del Governo (che solitamente, se riconosciute, si riferiscono però ai danni più consistenti), il cittadino potrà ottenere risarcimenti solo nel caso sia provvisto di una polizza assicurativa che contempli la copertura degli eventi atmosferici e non potrà chiedere danni ai proprietari degli oggetti o degli alberi che, a causa del vento, hanno danneggiato i propri beni.