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Fallimento Carrarese, annullate le sanzioni a Federico e Bottici e ridotta l’inibizione a Tartaglia

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Nel mese di dicembre il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dal dott. Rotondo, si era pronunciato sui deferimenti relativi al caos finanziario della Carrarese e aveva quindi sentenziato l’inibizione di tre anni con ammenda di € 20.000,00 a Raffaele Tartaglia, l’inibizione di un anno con l’ammenda di € 6.000,00 a Sandro Federico e l’inibizione di quattro mesi con l’ammenda di € 3.000,00 a Cristiano Bottici.

Ieri però la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha analizzato i ricorsi accogliendo positivamente quelli di Cristiano Bottici e Sandro Federico con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte. Il ricorso dell’ex presidente Tartaglia è invece stato accolto parzialmente con la riduzione dell’inibizione ad un anno e sei mesi mentre l’ammenda è stata dimezzatata a € 10.000,00.

Riportiamo sotto la sentenza ufficiale della Corte Federale:

II COLLEGIO
Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Dott. Ivan De Musso, Avv. Maurizio Greco,
Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
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6. RICORSO SIG. TARTAGLIA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE AL
RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN
RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO
FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N.
3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (fallimento della Società Carrarese Calcio Srl)
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 43 del 21.12.2016)
7. RICORSO SIG. BOTTICI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 4 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER
VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21
DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16
GT/MA DEL 13.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL)
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 43 del 21.12.2016)
8. RICORSO SIG. FEDERICO SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER
VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21
DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16
GT/MA DEL 13.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL)
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 43 del 21.12.2016)
La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 6, 7 e 8:
– accoglie i ricorsi presentati dai Sigg. Bottici Cristiano e Federico Sandro e annulla le
sanzioni inflitte;
– in parziale accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Raffaele Tartaglia, riduce ad un anno
e sei mesi l’inibizione e ad € 10.000,00 l’ammenda inflitte allo stesso.
Dispone restituirsi le tasse reclamo.
La Redazione

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