LiguriaNews Genova24 Levante News Città della Spezia Voce Apuana TENews

«Il Tar dice che l’illegittimità l’ha compiuta il Comune»

Lucchetti (Confindustria) risponde a De Pasquale: «I giudici amministrativi hanno annullato le ordinanze, non capisco perché il sindaco polemizzi con noi»

Più informazioni su

“Non voglio polemizzare col sindaco di Carrara ma non comprendo il motivo dei suoi attacchi nei confronti delle imprese che hanno solo tutelato i propri diritti davanti al Tar col risultato che il Tar ha annullato quelle ordinanze comunali ritenendole illegittime” così il presidente degli industriali Erich Lucchetti ribadisce la posizione dell’Associazione industriali di Massa-Carrara sulla questione dei ricorsi al Tar di varie imprese estrattive.

“Non voglio usare le mie parole ma quelle dei giudici – spiega Lucchetti – per far capire che da parte nostra non c’è nessuna richiesta di avere favori ma solo quella di veder rispettata la legge e i diritti delle imprese e dei lavoratori. Il Tar, ad esempio sul caso Canalgrande, – cita Lucchetti – stabilisce infatti che: la validità dell’autorizzazione non può quindi che essere limitata entro i singoli siti estrattivi e non essere estesa all’intera area a destinazione estrattiva. L’autorizzazione all’escavazione non riguarda tutto il terreno che si trova in disponibilità del richiedente ma, unicamente, il perimetro nel quale viene autorizzata l’escavazione medesima, ovvero il sito estrattivo.”

E quanto alle ordinanze aggiunge: “Le ordinanze appaiono illegittime nella parte in cui dispongono la sospensione integrale dell’attività estrattiva. L’art. 58 bis, legge regionale 35/2015, deve essere interpretato nel senso che fino all’approvazione del progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale da parte del Comune, l’autorizzazione all’escavazione va sospesa con riferimento ai soli perimetri estrattivi in cui le difformità delle lavorazioni si sono verificate.”

“Perché così stabilisce la legge e cioè il primo comma dell’articolo 58 bis, il quale dispone che al verificarsi del presupposto stabilito (escavazione in misura superiore a 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato) ‘il Comune ordina la cessazione immediata dell’attività nell’area oggetto della difformità’. La norma impone quindi la sospensione dell’autorizzazione limitatamente ai siti nei quali le lavorazioni sono state svolte in difformità dall’autorizzazione, e non in tutta l’area che si trova nella disponibilità dell’impresa. Sarebbe quindi sia contrario alla lettera della legge, che discordante rispetto alle conclusioni raggiunte in tema di oggetto dell’autorizzazione all’escavazione, ritenere che la sospensione dell’attività estrattiva debba essere estesa nell’intera area in disponibilità dell’impresa escavatrice invece che limitata ai siti estrattivi dove le difformità sono state realizzate. Tale modus operandi risulterebbe anche contrastante con i principi di ragionevolezza e, soprattutto, di proporzionalità. E infatti il Tar decide che deve essere accolto il ricorso per motivi aggiunti, con annullamento delle ordinanze comunali nn. 985/2018 e 988/2018 nei limiti sopradescritti”. “Questo è quanto hanno deciso i giudici amministrativi ognuno può farsi la propria opinione” conclude Lucchetti.

Più informazioni su