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Massa zona ancora più rossa, Persiani “bombardato” di email di protesta: «Ordinanza illegittima»

La casella di posta elettronica del primo cittadino, e anche quella della nostra redazione, nelle ultime ore sono state prese letteralmente d'assalto da una valanga di lettere firmate da cittadini diversi ma con il medesimo contenuto contro le ulteriori misure restrittive decise dal sindaco

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MASSA – Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, “bombardato” di email dopo la discussa ordinanza che introduce ulteriori misure restrittive nonostante la città e l’intera regione Toscana si trovino già in zona rossa (ne avevamo parlato QUI). La casella di posta elettronica del primo cittadino, e anche quella della nostra redazione, nelle ultime ore sono state prese letteralmente d’assalto da una valanga di lettere firmate da cittadini diversi ma con il medesimo contenuto che riportiamo di seguito.

Gentile Sindaco Avv. Persiani,
Le scrivo la presente dopo aver visto l’ordinanza n. 60 pubblicata sul sito del Comune.

Le segnalo questi punti:

1. Nell’ordinanza in oggetto NON sono indicati i dati epidemiologici locali in base ai quali si rende indispensabile chiudere l’accesso a parchi, aree verdi, lungomare, spiaggia. C’è solo un generico riferimento all’ipotesi – perché di questo si tratta – che le varianti del virus circolino di più tra i giovani, il che non rende in ogni caso stringente la ratio del provvedimento. Invece di riportare notizie non validate scientificamente, dovrebbe indicare i dati dell’ASL competente per il territorio in base ai quali viene presa questa decisione restrittiva rispetto alla Regione Toscana e ai Comuni limitrofi.

2. Nell’ordinanza in oggetto si cita l’art. 650 del codice penale, a proposito delle sanzioni, quando l’intera materia è stata depenalizzata e ogni illecito ridotto a misura amministrativa (sentenza Corte di Cassazione n. 7988 – 2021 del 01/03/2021: il mancato rispetto delle norme di contenimento non può configurare in alcun modo un illecito penale https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-4-1-marzo-2021-sentenza-n-7988/).

3. Tra le ragioni indicate per le restrizioni, si sostiene che sia necessario chiudere parchi, aree verdi, lungomare e accesso spiaggia perché c’è il rischio “potenziale” di assembramenti, che le forze dell’ordine non potrebbero controllare. A parte il fatto che, da avvocato, saprà che una fattispecie di rischio “potenziale” rappresenta qualcosa di molto fumoso, giuridicamente parlando, le forze dell’ordine possono comunque controllare che nessuno ci vada. Se dunque i controlli ci sono per impedire l’accesso, non si vede perché non possano esserci per impedire gli assembramenti.

4. Nell’ordinanza si cita l’art. 32 della Costituzione e il concetto di salute pubblica.
Primo paragrafo: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.»
Spiegazione: il diritto alla salute – ovvero alla integrità fisica e psichica – appartiene ai singoli, la collettività non ha un diritto fondamentale e inviolabile, ma un interesse, che è più debole di un diritto («fondamentale e inviolabile») ed è più debole perché la democrazia, che decide a maggioranza, non può soverchiare i diritti dei singoli, può solo impegnare lo Stato verso il benessere dei propri cittadini attraverso la prevenzione e le cure. Definendo meglio i contorni del concetto in questione, il diritto alla salute implica in senso negativo l’assenza di malattia, in senso positivo lo stato di completo benessere fisico e mentale (definizione di salute dell’OMS).
L’interesse pubblico alla salute deve dunque contemperarsi con le esigenze dei singoli, per esempio dei bambini, che hanno tutto il diritto di stare all’aria aperta o in spiaggia proprio per la loro salute. Inoltre, all’aria aperta, il virus non contagia. Se il problema sono gli assembramenti, vale quanto detto al punto 3.

Per tutti motivi formali e di sostanza indicati, ritengo che l’ordinanza in oggetto sia illegittima e pertanto la diffido a ritirarla con effetto immediato. In caso contrario procederò al ricorso al TAR d’urgenza.

 

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