LiguriaNews Genova24 Levante News Città della Spezia Voce Apuana TENews

Disinfestazione straordinaria: resta in vigore l’ordinanza antizanzare

Dopo l'intervento di prevenzione per il caso di febbre dengue, il Comune di Carrara ricorda che sono ancora valide le disposizioni del 2008. Eccole

Più informazioni su

A seguito dell’intervento di disinfestazione straordinario effettuato nella giornata di sabato 9 giugno, dalle 3 alle 10, come misura di prevenzione dopo la comunicazione di un caso di febbre “Dengue” contratta da un cittadino carrarese residente nella zona di Avenza, l’amministrazione comunale ricorda che è ancora in vigore l’ordinanza numero 342/08 che elenca i provvedimenti da adottare contro lo sviluppo delle zanzare nel territorio del Comune di Carrara in aree private.

L’applicazione di queste misure si rende particolarmente utile per prolungare e rafforzare gli effetti della disinfestazione straordinaria di ieri.

Il provvedimento, valevole nei mesi tra maggio e ottobre, contiene una serie dettagliati accorgimenti che evitano il proliferare delle zanzare e delle loro larve. Si tratta in particolare di misure finalizzate a impedire o limitare il ristagno di acqua, come ad esempio evitare l’abbandono di oggetti e contenitori dove può raccogliersi acqua piovana; svuotare e pulire i contenitori utilizzati almeno una volta ogni 5-6 giorni, chiudere con zanzariere ben tese o con coperchi a tenuta ermetica i recipienti non svuotabili.

Il settore ambiente del Comune di Carrara, fa sapere Palazzo Civico, è a disposizione per ulteriori informazioni ai cittadini.

Di seguito riportiamo il passaggio dell’ordinanza con tutte le prescrizioni in vigore.

Il sindaco ordina:
· Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili , anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni;
·Di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
·Di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., giornalmente o di lavarli o capovolgerli;
·Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere).Di introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d’acqua;
·Di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
·Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

In particolare ordina:
Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
Ai Consorzi, agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell’acqua.
Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
·Disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
·Eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
·Stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
·Provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
Inoltre, coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.
La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Più informazioni su