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«Cave senza autorizzazione paesaggistica per 20 anni. Alcune realizzano opere senza concessione»

L'esito dei controlli negli ultimi mesi del GrIG presidio Apuane: «75 cave hanno impedito all'associazione di procedere alle verifiche»

CARRARA – L’associazione Grig presidio Apuane, negli ultimi mesi, ha completato un’attività di osservazione di progetti di cava, in valutazione presso il settore Via del Comune di Carrara, in qualità di “portatore dell’interesse diffuso per la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, ai sensi della procedura di verifica e assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, art. 19 del D.Lgs. 152/06 e art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di cava, art. 17 L.R. 35/15”. “Ebbene – segnala il Grig – dai controlli sono risultate, fra le altre cose, cave in assenza di autorizzazione paesaggistica, altre che risultano aver realizzato opere permanenti in assenza di concessione, altre ancora che utilizzano acque pubbliche senza concessione di settore”.

«La tutela e salvaguardia di un bene non riproducibile come il paesaggio è la “pietra d’angolo” della valutazione di sostenibilità per la richiesta di autorizzazione all’estrazione di cava – dichiarano dal Grig –  Si assiste invece al solito “vecchio” modo di “trattare” l’ambiente e il paesaggio. Esemplare la considerazione “ufficiale e depositata” di un tecnico (cava 159): “La valutazione dell’impatto ambientale sul paesaggio per sé, ovvero fuori dal più ampio contesto, per un’area di cava è esercizio teorico ed inutile”. Il Pabe del Comune di Carrara ha normato con l’art. 36 (Definizione degli allegati tecnici progettuali finalizzati alla valutazione paesaggistica) l’elenco di elaborati specifici per la valutazione di impatto paesaggistico. A tal fine è richiesto un progetto di risistemazione finale dell’area di cava indipendentemente dalla vocazione estrattiva, dal quale deve risultare la sostenibilità paesaggistica dell’intervento di modifica del territorio in considerazione della migliore integrazione paesaggistica e ambientale del ripristino finale, indicando opere di rinaturalizzazione anche a fini ecologici e conservazionistici, che permettano di verificare l’impatto degli interventi sul paesaggio e l’efficacia delle opere di mitigazione».

«Dalla consultazione del materiale online in valutazione delle cave osservate – spiegano dall’associazione – risulta invece che le opere di mitigazione previste siano prevalentemente ascrivibili a: bastioni, canalette, recinzioni, riempimenti con detrito. Con buona pace del Pabe e del “nuovo” corso degli industriali. La maggioranza delle cave oggetto di valutazione d’impatto ambientale (Via) è stata esclusa da Via in forza della formula generica: la cava è “prevista e localizzata individualmente nell’elenco delle cave attive del PABE Scheda 15 sottoposto alla procedura di Vas approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 03.11.2020”. Altro grande aiuto per “sfuggire a valutazioni più puntuali”. La Vas e la Via< non sono alternative ma complementari ed entrambe necessarie, non eludibili, per una equilibrata valutazione del procedimento ambientale (Consiglio di Stato, Sezione IV n.975 del 26/02/2015)».

«Alcune cave in valutazione (n.64) – continuano dal Grig – risultano autorizzate con varianti postume alla richiesta di proroga e perciò risulterebbe violata la norma, art. 20, comma 4, LRT 35/2015, che dispone: “Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal comune una sola volta e per una durata massima di tre anni al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell’autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell’autorizzazione già rilasciata ai sensi dell’articolo 17”. La Regione è stata chiara: “non è possibile”. La variante postuma alla proroga configura difformità al piano di scavo. Altre cave (n.167) risultano aver esercitato 20 anni in assenza di autorizzazione paesaggistica (scaduta nell’anno 2000 e non rinnovata) a quote superiori ai 1.200 metri in violazione del Codice del paesaggio. Altre cave risultano aver realizzato opere permanenti quali: bastioni, strade, aree di deposito in zone del demanio idrico in assenza di concessione. Altre cave risultano “emungere” acque pubbliche in assenza di concessione di settore. Nonostante il deposito in cava, “al monte”, di terre e detriti, oltre il periodo massimo di stoccaggio di 12 mesi, che ravvisa la qualificazione di tali prodotti in rifiuto, non si hanno riscontri di ordinanze di rimozioni obbligatorie».

«Si assiste ad un caso di macroscopico ritardo per una cava (n.36) – spiegano ancora dall’associazione – che ha esercitato con proroga dell’autorizzazione, scaduta in data 30.06.2017, e richiesta di nuova autorizzazione respinta con D.D. n° 825 del 21.02.2020. Chiusa da inizio 2020 e solo a seguito del sopralluogo Arpat (prot. 34278 del 18/05/2021) 13 mesi dopo il diniego! Il Comune, con ordinanza n. 553 del 12/07/2021, ai sensi dell’art 24 comma 3 della LR 35/15, ordina la realizzazione del progetto di risistemazione ambientale così come previsto nel progetto di coltivazione autorizzato con Det. Dir n. 38 del 11/04/2006. Alcune cave (n.75) hanno depositato, nel procedimento Via, file in formato digitale p7m (integrazione 19 aprile e 9 giugno allegati.zip) non editabili, cioè non consultabili volutamente (?), impedendo all’associazione di osservare».

«L’attività svolta di verifica della documentazione prodotta dalle società escavatrici e le osservazioni depositate “alzano il livello di attenzione” degli Enti di controllo – concludono dal Grig – e fornisce valido supporto sul campo al rispetto delle regole e alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Non si può abbassare la guardia».