LiguriaNews Genova24 Levante News Città della Spezia Voce Apuana TENews

«Proroga concessioni cave, grave la scelta di non obbligare la lavorazione in loco»

Legambiente Carrara interviene nel dibattito sul nuovo regolamento del Comune di Carrara per le imprese che decideranno di investire sulla città. Le associazioni ambientaliste incontrano il vicesindaco

CARRARA – Legambiente Carrara interviene nel dibattito sul nuovo regolamento del Comune di Carrara per la proroga delle concessioni delle cave per le imprese che decideranno di investire sulla città (qui la notizia). Legambiente nei giorni scorsi è stata invitata dal vicesindaco con delega al Marmo, Matteo Martinelli, insieme alle altre associazioni ambientaliste per fornire il proprio contributo alla valutazione della bozza del regolamento.

«Già nelle nostre osservazioni del 14 gennaio 2020 (“Regolamento agri marmiferi: tanti premi alle cave, ma poca occupazione”) – afferma l’associazione – ricordando che l’occupazione legata all’escavazione è solo una piccola frazione di quella legata alla lavorazione del marmo, sottolineavamo la necessità di lavorare in loco la massima parte del marmo estratto introducendo norme volte a ridurre drasticamente (tendenzialmente a zero) l’esportazione dei blocchi. In quest’ottica, sebbene rappresentasse una concessione alla rendita di posizione degli attuali titolari di cava, abbiamo considerato un compromesso accettabile la proroga di 13-25 anni delle autorizzazioni per le cave esistenti che lavorassero in loco dal 50 al 100% dei blocchi estratti (regolamento agri marmiferi, art. 21, commi 6 e 9)».

«Abbiamo, invece, ritenuto grave – evidenzia Legambiente – la scelta di non porre alcun obbligo di lavorazione in loco alle nuove concessioni d’escavazione rilasciate a seguito di gara pubblica ed espresso netta contrarietà a quanto previsto dall’art. 21, commi 7 e 11, del regolamento agri marmiferi (la cui attuazione è oggetto del regolamento oggi in consultazione), cioè a concedere proroghe senza gara alle cave attuali che –fermo restando l’obbligo di lavorare in loco almeno il 50% dei blocchi– stipulassero una convenzione per attuare progetti di interesse generale in grado di generare un impatto positivo sull’occupazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture».

Riportiamo di seguito nel dettaglio le osservazioni di Legambiente.

Il regolamento odierno: il futuro della città lasciato nelle mani degli imprenditori
La bozza del regolamento d’attuazione dell’art. 21, oggi in consultazione, conferma quanto osservavamo oltre un anno fa: l’amministrazione comunale, anziché individuare una propria visione del futuro della città e, dunque, obiettivi coerenti, da perseguire dettando condizioni e vincoli precisi per il rilascio delle concessioni, affida il futuro della città agli imprenditori offrendo loro la proroga della concessione senza gara in cambio dell’attuazione di un ventaglio di progetti talmente ampio, generico e incoerente da non permettere il raggiungimento di nessun obiettivo.

Il regolamento in discussione, infatti, è tutto centrato sulla determinazione di una scala di punteggi (basata sull’entità dell’investimento economico sui progetti e sull’entità delle loro ricadute occupazionali, ambientali e sulle infrastrutture) che daranno diritto ad una proroga più o meno lunga della concessione senza gara. Con questa scelta l’amministrazione rinuncia alla pianificazione e rivela una fiducia fideistica che gli investimenti degli imprenditori, anche se a casaccio e eterogenei, genereranno comunque ricadute positive sulla città.
 
Fatte queste, doverose, premesse, Legambiente, nella speranza che possa esservi ancora qualche spiraglio per indirizzare la scelta degli imprenditori su alcune tipologie di progetti (anche attribuendo ad esse un punteggio incentivante), avanza alcune proposte di interventi in tema di tutela del territorio e difesa dal rischio alluvionale; inoltre formula alcuni rilievi di carattere procedurale con l’obiettivo di fissare fin dal regolamento alcuni principi che assicurino il massimo grado di trasparenza e partecipazione.

Alcune proposte: ridurre l’impatto ambientale delle cave e il rischio alluvionale
Anziché disperdere le risorse su una miriade di progetti incoerenti, proponiamo pertanto di concentrarle su interventi di risistemazione del bacino montano finalizzate a ridurre l’impatto ambientale delle cave, compreso il rischio alluvionale (da esse generato) che incombe sul nostro territorio. A tal fine si suggeriscono alcuni interventi prioritari:

·       ampliare l’alveo dei corsi d’acqua montani restituendo loro l’intera larghezza del fondovalle, in modo da rallentare la velocità della corrente e attenuare i picchi di piena. Secondo le situazioni locali, ciò comporta lo spostamento delle strade che hanno occupato il fondovalle e l’ampliamento dell’alveo, restituendo ad esso sinuosità, scabrezza e elementi di naturalità; ne gioverebbe grandemente anche il paesaggio;
·       recuperare volumi per la laminazione delle piene, svuotando le numerose cave a fossa che sono state utilizzate come discarica di detriti e dotandole di dispositivi che consentano (a piena passata) di svuotare le acque trattenute;
·       realizzare ravaneti spugna smantellando i ravaneti attuali, allontanando terre e marmettola e ricostruendoli con sole scaglie di varia granulometria. Tali ravaneti, ben stabilizzati, di notevole spessore e con una progettazione paesaggistica adeguata, rappresentano l’intervento che apporterebbe i benefici più rilevanti in termini di riduzione del rischio alluvionale;
·       adottare la strategia “cave pulite come uno specchio”, cioè accorgimenti di lavorazione e di gestione che prevengano e impediscano davvero ogni dilavamento meteorico di inquinanti liquidi e solidi.

Questi aspetti sono diffusamente trattati in numerosi nostri documenti. In ogni caso, Legambiente offre la sua piena disponibilità a fornire pieno supporto all’amministrazione comunale. Garantire partecipazione e trasparenza nei procedimenti di valutazione dei progetti.

Oltre alla mancanza di una forte volontà pianificatoria, che sia in grado di dare indicazioni precise sugli interventi necessari allo sviluppo della città e di cui gli imprenditori diventino meri esecutori, il regolamento oggi in discussione presenta anche una serie di limiti oggettivi che vale la pena rilevare, nella speranza che ci sia ancora il tempo e la volontà per porvi rimedio.

1. All’art. 2 l’elencazione dei progetti ammissibili è fatta per “titoli” che sembrano caratterizzati da assoluta vaghezza (cosa può significare “tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente”?), privi comunque di un ordine gerarchico (aprire un negozio in centro “vale”, “pesa” quanto un progetto di risistemazione degli alvei al monte?), il che lascia pensare che in sede applicativa rimarranno ampi margini di discrezionalità affidati –di volta in volta– alla commissione di valutazione prevista dall’art. 6

2. Sull’entità dell’investimento (definito dall’art. 3) risulta difficile prefigurarne valori certi, non conoscendo i valori dei canoni (CC) e delle quantità sostenibili (QS) che compongono la formula: sarebbe quindi utile che l’amministrazione rendesse pubblici alcuni dati (anche anonimi, ma simulati su dati reali): ad esempio che cosa accadrebbe per tre tipologie di cave (quelle che ad oggi presentano un valore elevato, uno medio ed uno minimo), calcolando in questo modo la simulazionedel valore assoluto in euro. Particolarmente utile sarebbe la presentazione di alcuni scenari (compresi i criteri utilizzati per la loro realizzazione) dai quali scaturisse l’importo complessivo prevedibile degli investimenti.

3. Al comma 5 dell’art. 3, fra gli esempi di investimenti pluriennali, viene citato un non meglio precisato “monitoraggio ambientale”: quindi anche la mera attività di verifica e controllo è equiparata a progetti di miglioramento?

4. Analoga vaghezza si riscontra nei diversi commi dell’art. 4, in specie quando si parla di progetti/interventi che prevedano sistemi costruttivi a minor impatto ambientale di opere di interesse generale (b.1) e di progetti/interventi che abbiamo effetti migliorativi sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente urbano (b.2); più definito il comma b.3 (progetti/interventi che abbiano effetti positivi su criticità ambientali (es. dissesto idrogeologico). Anche in questo caso, come si notava sopra, la scelta del tipo di intervento sembra “consegnata” nelle mani dei singoli imprenditori, salvo l’attribuzione del punteggio da parte di una Commissione la cui composizione (art. 6) appare peraltro poco definita.

5.  Sulla composizione della Commissione, di cui all’art. 6, emergono infatti aspetti non chiari:
·       i componenti sarebbero scelti dalla Giunta fra i dipendenti dei settori comunali indicati, senza alcuna preventiva consultazione delle Commissioni consiliari o del Consiglio comunale?
·       sembra di capire che i componenti esterni potrebbero anche non essere nominati e, in ogni caso, non è esplicitato su che basi verrebbero scelti; se con avviso di selezione pubblica o su discrezionale e del tutto incontrollabile scelta della Giunta
·       manca infine una previsione, che dovrebbe invece esserci ed essere vincolante, di pubblicità delle sedute e dei lavori istruttori (o almeno la presenza di associazioni, altri enti, anche di controllo come ARPAT o ASL, quali uditori con possibilità di esprimere pareri anche se non vincolanti); il regolamento dovrebbe invece affermare questo principio, ovviamente garantendo ai commissari di valutazione la dovuta riservatezza nelle sedute di analisi e attribuzione dei punteggi, ma assicurando invece piena trasparenza sia nelle fasi precedenti (istruttoria iniziale dei progetti, verifica della documentazione, eventuali richieste di integrazione, illustrazione dei criteri e subcriteri di valutazione) sia in quelle conclusive (presentazione dei punteggi attribuiti, illustrazione delle modalità di applicazione dei criteri di valutazione eccetera).

6. Sull’art. 7: fra la documentazione da presentare riteniamo sia opportuno inserire anche una garanzia finanziaria (fideiussione) che assicuri la effettiva e corretta esecuzione ed ultimazione del progetto ovvero dia la possibilità all’Amministrazione di escutere la fideiussione e procedere direttamente.

7. Sempre all’art. 8 gli obblighi di rendicontazione sul “corretto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti in convenzione” sono previsti con cadenza triennale e sono affidati unicamente alle imprese che con tale sicuramente non breve periodicità dovrebbero inviare la documentazione; d’altro canto non sembrano previste nel Regolamento attività autonome di verifica e controllo da parte del Comune. Sarebbe quindi necessario che il Regolamento fissasse una cadenza annuale nella rendicontazione e prevedesse anche con certezza del diritto un sistema sanzionatorio in caso di inadempimento agli obblighi della convenzione.
 
Conclusioni
Merita osservare che, qualora il Comune avesse espresso chiare scelte pianificatorie sugli interventi strategici per il nostro territorio, gran parte di essi sarebbero stati realizzabili semplicemente imponendoli (già nel regolamento degli agri marmiferi) come prescrizioni alle autorizzazioni di escavazione, senza alcuna necessità di ricorrere a premialità. Le nostre osservazioni si configurano pertanto come un tentativo di minimizzare il danno conseguente alle scelte illogiche compiute nel regolamento agri marmiferi.

Va infine considerato che, pur in assenza degli opportuni scenari di intensità d’investimento, l’investimento potenziale complessivo, derivante dal regolamento attuativo in discussione, può raggiungere importi rilevanti, tali da permettere il conseguimento di obiettivi di importanza strategica per la comunità carrarese. Disperdere gli investimenti in una miriade di interventi indefiniti, eterogenei e incoerenti, senza una vera progettualità per il futuro del nostro territorio, sarebbe veramente un’occasione sprecata.