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Marmo e lavorazione in loco, la Consulta “demolisce” la legge toscana: «È incostituzionale»
(archivio)

Dichiarati incostituzionali i principali articoli della norma regionale del 2025. Per la Corte Costituzionale viola la tutela della concorrenza dello Stato, l’articolo 120 e la libera iniziativa economica. Esulta Confindustria

CARRARA – Un fulmine a ciel sereno: la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte centrale della legge regionale toscana n. 52 del 21 agosto 2025, quella che obbligava le imprese estrattive dell’area di Carrara (Massa-Carrara) e del distretto apuo-versiliese a lavorare nel sistema produttivo locale almeno il 50 per cento dei materiali ornamentali estratti. La sentenza n. 90, depositata oggi 28 maggio 2026, è destinata a scuotere profondamente il panorama politico e imprenditoriale del territorio.

In termini semplici: la Regione Toscana aveva cercato di imporre che chi estrae marmo dalle cave apuane dovesse, per metà della produzione, farlo lavorare qui, in loco, anziché spedirlo grezzo all’estero o in altri contesti. Un tentativo di difendere l’occupazione locale e la filiera produttiva territoriale. I giudici costituzionali, però, hanno detto no: quella norma viola la Costituzione su più fronti.  «La restrizione della concorrenza e della libera circolazione – ha scritto la Consulta nella nota ufficiale – non si ripercuote soltanto sull’ordine del mercato, ma anche sulla libertà di iniziativa economica dei singoli.»

PERCHÉ È INCOSTITUZIONALE

La Corte ha individuato tre nodi principali. Il primo riguarda la concorrenza: regolare il mercato è competenza esclusiva dello Stato, non delle Regioni. Non si possono creare “zone a regolazione speciale” che alterino le dinamiche competitive in modo diverso da territorio a territorio — sarebbe come mettere un pedaggio invisibile tra una regione e l’altra. Le norme di legge bocciate, si legge nella sentenza, non trovano «un’immediata e plausibile giustificazione in un obiettivo legittimo» e si risolvono in «prescrizioni cogenti, applicabili in maniera rigida e indiscriminata».

Il secondo nodo è l’articolo 120 della Costituzione, che vieta espressamente ai poteri regionali di ostacolare la libera circolazione di persone e merci tra le regioni, o di limitare il diritto dei cittadini di lavorare liberamente in qualsiasi parte d’Italia. Obbligare a lavorare il marmo sul posto, secondo la Corte, è esattamente questo: una barriera protezionistica che penalizza le imprese operanti in contesti territoriali diversi, mettendole in una posizione di svantaggio artificiale.

Il terzo pilastro è la libertà d’impresa garantita dall’articolo 41 della Costituzione. Le disposizioni censurate incidono su «un aspetto qualificante della libertà tutelata», ovvero la facoltà delle aziende di scegliere la propria organizzazione produttiva. E lo fanno in modo sproporzionato, senza che vi sia un obiettivo verificabile di interesse generale — né di tutela ambientale né di altro tipo — che lo giustifichi.

GLI ARTICOLI BOCCIATI

La sentenza colpisce gli articoli 4 (comma 2), 5 (commi 1 e 2), 6, 9 e 14 della legge regionale 52/2025: nel complesso, l’intera architettura normativa che costruiva l’obbligo di filiera corta, dalle modalità applicative del vincolo territoriale ai controlli sul rispetto della norma, fino alle sanzioni previste per i trasgressori.

LA REAZIONE DI CONFINDUSTRIA

Non si è fatta attendere la risposta delle imprese. Federica Guadagni, presidente della sezione lapideo e carbonati di Confindustria Toscana Centro e Costa, e Paolo Mazzi, del consiglio direttivo della sezione, hanno commentato con soddisfazione la decisione: «Accogliamo con favore la sentenza della Consulta che ripristina i principi di libera concorrenza. La decisione conferma la bontà dell’impostazione che avevamo espresso e sostenuto, anche attraverso il lavoro del nostro ufficio legale. È una decisione che conferma che la tutela del mercato deve essere uniforme». Una risposta che suona come un atto d’accusa verso la Regione.

IL PESO POLITICO DELLA SENTENZA

La portata politica di questa decisione non va sottovalutata. La legge regionale 52/2025 era nata da un dibattito acceso e pluriennale sul destino del marmo carrarese: una risorsa preziosa, estratta dalle cave delle Apuane, che spesso lascia il territorio in blocchi grezzi per essere lavorata altrove — in Cina, in India, in altri Paesi europei — privando il distretto di occupazione qualificata e valore aggiunto. La norma della “filiera corta” era stata presentata come un rimedio a questa emorragia produttiva. Ora quella norma non esiste più. La Regione Toscana dovrà fare i conti con una sconfitta pesante e ripartire da zero nella costruzione di politiche di tutela del territorio, stavolta con strumenti che reggano al vaglio costituzionale.


IL COMUNICATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Con la sentenza numero 90, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità degli articoli 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52, che vincolano a lavorare nel sistema produttivo locale almeno il cinquanta per cento dei materiali ornamentali estratti nell’area apuo-versiliese.

Tali disposizioni, anzitutto, interferiscono con l’assetto concorrenziale del mercato e ne alterano le dinamiche, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza», che dev’essere regolata in modo uniforme sul territorio dello Stato e non tollera una disciplina «per zone», idonea a creare dislivelli di regolazione e barriere territoriali.

La disciplina restrittiva non rinviene «un’immediata e plausibile giustificazione in un obiettivo legittimo e in motivi imperativi di interesse generale» e non si inquadra nel novero delle misure compensative, ma si risolve in «prescrizioni cogenti, applicabili in maniera rigida e indiscriminata», lesive del canone di proporzionalità.

Le previsioni censurate, nell’erigere una barriera protezionistica a danno delle imprese che operano in un diverso contesto territoriale, si pongono in contrasto anche con l’articolo 120 della Costituzione, che vieta di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Infine, la restrizione della concorrenza e della libera circolazione non si ripercuote soltanto sull’ordine del mercato e sul suo assetto complessivo, ma anche sulla libertà di iniziativa economica dei singoli, in quanto non persegue obiettivi di salvaguardia dell’ambiente o altri interessi meritevoli di speciale tutela e comunque si traduce in una misura sproporzionata.

L’intervento normativo regionale finisce così per incidere su un aspetto qualificante della libertà tutelata dall’articolo 41 della Costituzione, che si estrinseca nella facoltà di adottare le scelte organizzative più appropriate.