Marinella, il Consiglio di Stato conferma il Tar: niente proroga per i concessionari
Secondo i giudici il Comune potrebbe assicurare una gestione temporanea diretta delle spiagge durante la fase di svolgimento delle gare pubbliche.
MASSA-CARRARA – Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza del Comune di Sarzana confermando i contenuti della sentenza del Tar della Liguria sulle concessioni demaniali di Marinella. A febbraio infatti l’ormai famigerata sentenza 112 del Tribunale Amministrativo aveva dichiarato illegittima la proroga automatica delle concessioni rinviata al 2027 da Palazzo Roderio, stabilendo la necessità di procedere con gare pubbliche per il riaffidamento delle aree demaniali. Il Tar aveva inoltre ritenuto non sufficienti le motivazioni legate alla mancata definizione degli incameramenti, all’assenza del Piano di utilizzo del demanio e alla mancanza di criteri normativi per gli affidamenti. È quanto emerge dall’ordinanza emessa dopo la camera di consiglio del 26 maggio, che segna dunque nuovo capitolo della complessa vicenda che da mesi coinvolge Amministrazione comunale, balneatori, Agcm con evidenti conseguenze su cittadini, turisti e tessuto commerciale. I giudici della Settima Sezione del Consiglio di Stato hanno infatti ritenuto infondata la richiesta di sospensione della sentenza avanzata dal Comune nell’ambito dell’appello incidentale. Nell’ordinanza viene evidenziato come la richiesta cautelare appaia, a una prima valutazione “priva sia di solide basi giuridiche sia di un reale rischio immediato e irreparabile”. Secondo il Consiglio di Stato le motivazioni indicate dal Comune per giustificare il mancato avvio delle gare – tra cui il completamento delle procedure di acquisizione dei beni non amovibili, la mancanza di una disciplina sui criteri di affidamento e l’assenza del Piano di utilizzo del demanio – non sarebbero sufficienti a legittimare “l’ennesima proroga automatica adottata in violazione del diritto unionale”. I giudici sottolineano inoltre che la sentenza del Tar non impedisce eventuali proroghe tecniche autentiche e limitate nel tempo, purché collegate a un effettivo avvio delle procedure di gara e strettamente necessarie al completamento delle stesse. Un altro passaggio rilevante riguarda il tema della gestione delle spiagge e della sicurezza pubblica. Nell’ordinanza il Consiglio di Stato osserva che non è condivisibile la tesi secondo cui l’ordine e la sicurezza delle aree demaniali possano essere garantiti esclusivamente da concessionari privati. Secondo i giudici il Comune potrebbe assicurare una gestione temporanea diretta delle spiagge durante la fase di svolgimento delle gare pubbliche. Il provvedimento ribadisce comunque che resta possibile ricorrere a proroghe tecniche adeguatamente motivate e temporalmente circoscritte, alla luce dell’avvenuta indizione delle gare. Alla fine il Consiglio di Stato ha quindi respinto la richiesta cautelare, compensando le spese legali della fase cautelare “in considerazione della complessità e peculiarità della vicenda”.


