Logo
Scudo legale per The Italian Sea Group: il tribunale ‘blinda’ il cantiere di Marina di Carrara

Quattro mesi di tutela per il colosso della nautica: congelate le azioni dei creditori e stop all’eventuale azione di risoluzione dei contratti da parte degli armatori. I giudici: risanamento ragionevolmente perseguibile

MARINA DI CARRARA – Un passo decisivo per la stabilità di The Italian Sea Group (Tisg). Il tribunale di Firenze ha disposto in data odierna la conferma delle misure protettive richieste dalla società, unitamente a Gc Holding Spa e Celi Srl, per la durata massima prevista dalla legge, pari a quattro mesi a partire dal 16 marzo 2026. I giudici hanno accolto l’istanza presentata dal gruppo — assistito da un team legale composto dal professor Lorenzo Stanghellini e dagli avvocati Matteo Cecconi, Laura Ristori e Alessandro Zanini — ravvisando la «ragionevole perseguibilità del risanamento», supportata dalle iniziative industriali e finanziarie prospettate dall’azienda.

I termini della protezione patrimoniale

Il provvedimento del tribunale conferma le misure protettive erga omnes, imponendo nei confronti di tutti i creditori una serie di inibizioni temporanee fondamentali per la continuità aziendale. Nello specifico, il decreto prevede il divieto di: acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore; promuovere o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti necessari all’attività, comprese le imbarcazioni attualmente presenti nei cantieri; pronunciare sentenze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli o revocare linee di credito per inadempimenti di obbligazioni anteriori alla pubblicazione dell’istanza.

Tutela dei contratti e degli armatori

Un punto di particolare rilievo per il polo nautico apuano riguarda il rapporto con la clientela internazionale. Il tribunale ha infatti precisato che lo scudo legale si estende anche agli armatori, ai quali viene inibita la possibilità di «provocare la risoluzione dei contratti in corso per la costruzione delle navi». Questa misura garantisce la salvaguardia del portafoglio ordini dei prestigiosi brand del gruppo: Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, Nca Refit e Celi 1920.

Secondo quanto reso noto da Tisg, il provvedimento «consente alla società di proseguire l’attività operativa in continuità e di interloquire con i principali stakeholder, inclusi clienti, fornitori e istituti finanziari, nell’ambito del percorso finalizzato al riequilibrio economico-finanziario». La società ha assicurato che continuerà a fornire al mercato aggiornamenti tempestivi sugli sviluppi della procedura, nel pieno rispetto della normativa vigente.


IL COMUNICATO DELL’AZIENDA

The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG” o la “Società”), operatore globale nel settore della nautica di lusso con i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, NCA Refit e Celi 1920, che in data 16 marzo 2026 aveva comunicato di aver avviato la procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 12 e ss. del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, rende noto che in data odierna il Tribunale di Firenze ha disposto la conferma delle misure protettive richieste dalla Società, nonché da GC Holding S.p.A. e Celi S.r.l., per la durata massima prevista dalla legge, pari a quattro mesi a partire dal 16 marzo 2026.
Il Tribunale ha accolto la richiesta che la Società, con l’assistenza del Prof. Lorenzo Stanghellini e degli Avv.ti Matteo Cecconi, Laura Ristori e Alessandro Zanini, aveva presentato in tal senso, ritenendone sussistenti i presupposti, con particolare riferimento alla ragionevole perseguibilità del risanamento, anche alla luce delle iniziative industriali e finanziarie prospettate dal Gruppo, e ha pertanto confermato le misure protettive erga omnes, disponendo nei confronti di tutti i creditori, inter alia, l’inibizione temporanea de:

    • l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell’Esperto ai sensi dell’art. 21 CCI);
    • la promozione e/o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa ivi comprese le imbarcazioni attualmente presenti nei cantieri;
    • la pronuncia di una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
    • la facoltà di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell’imprenditore ovvero revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato adempimento di obbligazioni anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza.

Il Tribunale ha precisato che le misure protettive si estendono anche agli armatori, inibendo loro la possibilità di provocare la risoluzione dei contratti in corso per la costruzione delle navi.

Il provvedimento consente alla Società di proseguire l’attività operativa in continuità e di interloquire con i principali stakeholder, inclusi clienti, fornitori e istituti finanziari, nell’ambito del percorso finalizzato al riequilibrio economico-finanziario. La Società continuerà a fornire al mercato tempestivi aggiornamenti sugli sviluppi della procedura, nel rispetto della normativa applicabile.