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«Vaccini anti-covid sperimentali e non sicuri». Giudice reintegra psicologa toscana

TOSCANA – Importante ordinanza in Toscana relativa a una psicologa sospesa perché non aveva ritenuto opportuno procedere alla vaccinazione anti-covid. Gli operatori sanitari – psicologi compresi – infatti sono obbligati a sottoporsi alla somministrazione del siero fino al 31 dicembre 2022. In caso di mancata vaccinazione, l’ordine di appartenenza – in questo caso quello degli psicologi – deve procedere alla sospensione. Che significa impedire alla professionista di poter svolgere la propria attività lavorativa, impedendogli quindi di sostentare sé stessa e la sua famiglia.

E la sentenza del giudice Susanna Zanda della seconda sezione civile del tribunale di Firenze parte proprio da qui: «Una persona – ha scritto il magistrato – non può essere costretta, per sostentarsi, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo Dna alterandolo in un modo che potrebbe essere irreversibile, con effetti ad oggi imprevedibili sulla sua vita e salute».

Il pronunciamento (che può essere visionato e scaricato cliccando qui) è stato pubblicato il 6 luglio scorso e si conclude con l’autorizzazione «dell’esercizio della professione – è scritto – senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità (in presenza o da remoto) alla stregua dei colleghi vaccinati».

La giudice Zanda ha motivato il provvedimento attraverso dati incontrovertibili come, per esempio, il fatto che anche chi ha ricevuto tre dosi può contagiarsi e contagiare: «Entrambi – vaccinati e non vaccinati – possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio». La legge 71/2021, quella che obbliga al vaccino il personale sanitario, «propone lo scopo – è scritto – di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario», ma dai dati ufficiali italiani ed europei risulta «un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico di infezioni e decessi proprio tra soggetti vaccinati con tre dosi» ha scritto il magistrato.

La giudice poi prosegue, estendendo il ragionamento: «La Costituzione, dopo l’esperienza del nazi-fascismo, non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente a sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive senza consenso libero e informato». E sul consenso informato si legge: «Un consenso libero e informato non è possibile allorquando i componenti dei sieri e i meccanismi sul loro funzionamento sono coperti non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto militare».

Non solo. Il magistrato evidenzia che non si conoscono ancora gli effetti a medio-lungo termine dei vaccini anti-covid e «l’ordinamento italiano e i trattati internazionali vietano qualsiasi sperimentazione sugli esseri umani». Questo non è il primo provvedimento di questo genere. Altre sentenze sono state emesse da tribunali e Tar di Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sardegna.

La replica dell’Ordine

L’Ordine degli Psicologi della Toscana: «Riguardo alla revoca della sospensione di una nostra iscritta decisa con procedimento di urgenza dalla giudice del Tribunale Ordinario di Firenze, sta lavorando con i propri legali per difendersi attraverso le più opportune forme e nelle sedi preposte, nel rispetto della legge e a tutela della Salute della comunità. Ricordiamo a tutti che gli ordini sanitari, quale è l’Ordine degli psicologi della Toscana, sono obbligati a rispettare il decreto legge 44 del 2021 sull’obbligo vaccinale. Non accetteremo ob torto collo questo provvedimento.  Pertanto ci opporremo nelle opportune sedi».