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Ma Lorenzoni non può essere "sfiduciato" dal consiglio

La legge non prevede lo strumento della sfiducia per un consigliere comunale

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La mozione approvata dal consiglio comunale che invita “il consigliere Lorenzoni a rassegnare le dimissioni” è l’unico strumento che l’Aula ha per “censurare” i comportamenti di Lorenzoni.

La legge infatti non prevede uno strumento di sfiducia per i consiglieri comunali in quanto eletti e non espressione di una maggioranza come nel caso dei sindaci. Ben diversa è la situazione in casi di gravi reati nel quale allora entra in campo il Prefetto con la “Legge Severino” che disciplina questi casi.

Dunque lo strumento che il consiglio comunale ha è una mozione che di fatto è una censura nei confronti del consigliere e un invito alle dimissioni.

Come dimettersi da consigliere comunale?. La legge a cui bisogna far riferimento per le dimissioni da consigliere comunale è l’articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina questi casi: “Le dimissioni dalla carica di consigliere,vindirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141”.

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